Segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Dispersione scolastica

Al fine di contrastare i fenomeni di "abbandono precoce degli studi" e di "povertà educativa", la scuola è chiamata a cooperare in sinergia con le istituzioni locali, quali Comuni e Procure, e a creare un ponte comunicativo con le famiglie. Il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha introdotto una significativa modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L’articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all’oggetto.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria.

I coordinatori di classe effettueranno un controllo settimanale delle assenze degli alunni, da comunicare tempestivamente alla dirigenza.

Si riportano di seguito le coordinate essenziali e le modalità operative da adottare dal corrente anno scolastico.

FASE PRELIMINARE

Comunicazione dell’inadempienza ai responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

  • Il dirigente scolastico opera, attraverso i coordinatori di classe, un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".
  • All’individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale.

PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

Nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l’alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (Modello segnalazione - Fase 1) o utilizzando la piattaforma digitale ove prevista.

Testo della novella del comma 4 articolo 114:

"Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

  • In questa fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, va compilato e inviato, a cura dei coordinatori, unicamente il Modello segnalazione - Fase 1 allegato. Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento (es piattaforme digitali), nell’ambito della propria competenza.
  • A conferma di quanto indicato nella nota dell’USR prot. AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alle predette Procure.
  • La segnalazione dell’inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per ameno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all’ottemperanza all’obbligo di istruzione

  • Il dirigente scolastico,  a cura dei coordinatori, verifica la ripresa della regolare frequenza dell’alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l’applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale (Modello segnalazione - Fase 2).
  • Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l’elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

  • A fine anno scolastico, i coordinatori di classe informano il dirigente i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo; il dirigente scolastico, o utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compila e invia unicamente il Modello segnalazione - Fase 3 al Sindaco del Comune di riferimento.
Allegati

Modello segnalazione - Fase 2.docx

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Modello segnalazione - Fase 3.docx

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Modello segnalazione - Fase 1.docx

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Pubblicato il 18-10-2025