Divieto di fumo
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
- comma 1) All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
 - comma 2) È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statalie paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale;
 - comma 3) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
 
Pubblicato il 21-10-2025
